Dal 28 febbraio 2026, data dell’attacco Israelo-americano all’Iran, lo Stretto di Hormuz è chiuso. Teheran ha bloccato il transito alle navi commerciali, gli Stati Uniti hanno risposto con un blocco navale, e quel corridoio di trentatré chilometri — attraverso cui fino a ieri passava il 20% del petrolio mondiale — è diventato un teatro di guerra aperto. Trecentocinquanta navi ferme. Diciassette mercantili danneggiati. Dodici marinai morti o dispersi.
Eppure nel mainstream mediatico si parla soltanto di barili di petrolio e di scenari geopolitici. Quasi nessuno ha risposto alla domanda che mi sembra quella più urgente: tutto questo è legale secondo il diritto internazionale del mare? La risposta è no.
Il quadro del diritto internazionale del mare

Geograficamente, lo stretto è formato dalle acque territoriali di Iran e Oman. Non esiste una zona di acque internazionali al suo interno: chiunque voglia transitare deve attraversare acque sotto sovranità iraniana o omanita. Questo è il punto di partenza.
La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare — UNCLOS, entrata in vigore nel 1994 — ha previsto uno strumento specifico per gli stretti usati per la navigazione internazionale: il diritto di passaggio in transito (artt. 37-44). Si tratta di un diritto molto più struttutato del semplice passaggio inoffensivo: è continuo, rapido, non sospendibile. Gli Stati rivieraschi non possono impedirlo, nemmeno in situazioni di tensione, nemmeno per ragioni di sicurezza nazionale. Possono adottare leggi su rotte, traffico separato, standard ambientali — ma non possono chiudere lo stretto.
Il principio è chiaro, e risponde a una logica precisa: certi corridoi marittimi sono talmente essenziali per il commercio globale da non poter essere lasciati alla discrezionalità unilaterale di uno Stato costiero.
L’Iran non ha mai ratificato UNCLOS
Teheran ha firmato la Convenzione nel 1982 ma non l’ha mai ratificata. Il diritto di passaggio in transito, nella sua forma vincolante, non si applica formalmente all’Iran come obbligo pattizio. L’Iran riconosce soltanto il più limitato diritto di “passaggio inoffensivo” — che, a differenza del passaggio in transito, può essere sospeso. Questa posizione è contestata dalla comunità internazionale, che considera le norme sugli stretti parte del diritto internazionale consuetudinario e quindi vincolanti anche per i non firmatari. Ma l’Iran non la vede così, e non l’ha mai vista così.
Il blocco del febbraio 2026 non è quindi arrivato dal nulla. È l’applicazione di una posizione giuridica che l’Iran sostiene da decenni e che non ha mai abbandonato.
La crisi di Hormuz mette in luce un profilo di criticità che il diritto internazionale del mare porta dentro di sé fin dalla sua nascita.
UNCLOS è uno strumento straordinario — la “Costituzione degli oceani”, come viene chiamata — ma sta in piedi solo se i grandi attori strategici vi aderiscono. Quando uno Stato costiero in posizione di controllo su uno stretto cruciale non ne è parte, il sistema mostra i suoi limiti. Non esistono meccanismi coercitivi automatici. La Corte Internazionale di Giustizia può pronunciarsi, ma non ha forza esecutiva. Il Tribunale internazionale del diritto del mare, con sede ad Amburgo, può emettere misure provvisorie, ma nessuno può costringere Teheran ad aprire lo stretto.
Così la risposta è stata militare. Gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione “Project Freedom” per scortare le navi commerciali — un’idea rivelatasi subito inattuabile, perché ci sono circa 1.500 navi in zona e la marina americana non ha abbastanza unità per scortarle tutte. Il 13 aprile è partito il blocco navale contro i porti iraniani: una risposta a un blocco con un altro blocco. Un blocco navale è, a sua volta, un atto di forza che pone seri problemi di legittimità secondo il diritto internazionale — in assenza di autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che non è arrivata.
Per l’Europa, e per l’Italia in particolare, le conseguenze sono immediate: le forniture energetiche che transitano da Hormuz verso il Mediterraneo si sono interrotte o ridotte drasticamente. Il petrolio ha superato i cento dollari al barile. Le rotte alternative — via Capo di Buona Speranza — aumentano i tempi e i costi in modo significativo. Il porto di Napoli sente già queste tensioni.
Ma c’è una domanda più profonda che questa crisi costringe ad affrontare: il diritto internazionale del mare è attrezzato per sopravvivere all’era della geopolitica delle grandi potenze?
La risposta onesta è: non lo sappiamo. UNCLOS è stato costruito in un mondo in cui il multilateralismo sembrava la direzione della storia. Oggi quel mondo è messo in discussione. Quando uno Stato chiave come l’Iran resta fuori dalla Convenzione, quando gli Stati Uniti usano la forza navale bypassando il Consiglio di Sicurezza, quando la Cina rivendica il Mar Cinese Meridionale ignorando il lodo arbitrale del 2016 — il sistema mostra le sue crepe.
Non credo però che la soluzione sia abbandonare il diritto internazionale alla realpolitik. Credo che la crisi di Hormuz dovrebbe essere, per l’Europa, uno sveglia: serve più impegno nella governance degli stretti internazionali, serve pressione diplomatica sull’universalizzazione di UNCLOS, serve un ruolo attivo nei meccanismi di risoluzione delle controversie marittime.
Il diritto non regge da solo. Ma senza diritto, regge solo la forza. E la forza, come stiamo vedendo in queste settimane, non riapre gli stretti — li complica.
